Norme per la pubblicazione
sulla rivista
PSICOLOGIA & GIUSTIZIA
La Rivista Italiana On Line di Psicologia Giuridica
Psicologia & Giustizia. La Rivista Italiana On Line di
Psicologia Giuridica incoraggia la presentazione di articoli nellambito della
psicologia giuridica e forense, e di relative discipline quali diritto, sociologia,
criminologia, psichiatria, antropologia e scienze della comunicazione.
La Rivista è un forum multidisciplinare per la pubblicazione e la
discussione di argomenti emergenti dallo studio della relazione tra comportamento umano,
diritto, sistema giuridico e processo.
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pubblicazione di talune parti, o dell'intero contenuto della rivista, è necessario
chiedere e ottenere l'autorizzazione della direzione e comunque deve essere indicata la
fonte come nel seguente esempio:
Gulotta G., Curci A., La storia della psicologia giuridica, in Psicologia
& Giustizia La Rivista Italiana On Line di Psicologia Giuridica
(www.psicologiagiuridica.com)/1/2000.
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Il materiale che si richiede di pubblicare dovrà essere inviato
alla Direzione della rivista Psicologia & Giustizia (gulotta@psych.unito.it).
Una copia in cartaceo dovrà essere inviata al professor Guglielmo
Gulotta, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi
di Torino, Via Po, 14 10123 Torino. Allo stesso indirizzo
devono essere inviati i libri di cui si richiede la segnalazione
o la recensione e che non verranno comunque restituiti. L'argomento
dei libri segnalati deve essere chiaramente connesso alla psicologia
giuridica.
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Gli articoli sottoposti alla rivista devono essere originali e, dunque, non pubblicati o
inviati ad altre riviste per la pubblicazione per intero o in parte (nella stessa o in
unaltra lingua). Laccettazione dellarticolo comporta limpegno da
parte dellautore a non pubblicarlo altrove senza il consenso scritto del Direttore.
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Gli articoli e il materiale verranno selezionati dal Direttore. Non si restituiranno gli
articoli inviati per la pubblicazione, anche se rifiutati. Gli autori sono invitati a
conservare una copia del lavoro inviato perché la direzione della rivista non si assume
alcuna responsabilità per quanto riguarda la perdita o il danneggiamento delle copie
inviate.
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Gli articoli non dovranno superare le 20 cartelle dattiloscritte inclusi la bibliografia
essenziale e al massimo 6 fra grafici e tabelle, che dovranno essere completi e apparire
nel testo con una numerazione progressiva e le relative didascalie.
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I manoscritti e gli articoli diventano di proprietà della Rivista una volta pubblicati.
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I manoscritti presentati per la pubblicazione devono essere stati approvati da tutti gli
autori (nel caso di lavori comuni) e dalla(e) istituzione(i) dove il lavoro è stato
svolto. Autorizzazioni scritte potrebbero essere richieste a discrezione del Direttore di
Psicologia & Giustizia. Lautore (o gli autori) che hanno attivamente partecipato
alla stesura del testo devono essere daccordo circa la presentazione del lavoro per
la pubblicazione.
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Lautore è tenuto a seguire lo stile della Rivista. Gli articoli devono essere
scritti sia in italiano che in inglese corretto. Dovranno contenere il titolo
dellarticolo, i/l nome/i dellUniversità di provenienza o almeno della città
del/degli autore/i, compreso un breve riassunto, un massimo di 6 parole chiave e il nome e
lindirizzo dellautore a cui inviare la corrispondenza.
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Il testo degli articoli sarà preferibilmente diviso in paragrafi numerati
progressivamente che dovranno apparire in grassetto; i sottoparagrafi, se esistenti,
dovranno apparire in corsivo, su carta formato A4, carattere Times New Roman 12,
interlinea 1,5, con margini di pagina di 3 centimetri e rientro di inizio paragrafo di 1
centimetro. Nel testo deve essere chiaro il punto in cui si intende inserire il materiale
illustrativo (figure, grafici, tabelle, ecc.). Non è prevista la correzione di bozze da
parte della redazione della rivista, pertanto l'articolo deve essere pronto per la
pubblicazione.
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Le citazioni devono essere ridotte al minimo e comunque, per la riproduzione di
qualunque tipo di materiale deve essere ottenuta lautorizzazione dal titolare dei
diritti dautore che deve essere inclusa nel testo. Eventuali spese per i diritti
dautore, se richieste, sono a carico dellautore (o degli autori). E
responsabilità dellautore (autori) assicurare che il testo non abbia contenuto
diffamatorio o contro le regole che proteggono i diritti dautore. Le citazioni
brevi, comunque, devono essere scritte tra singole virgolette. Le citazioni contenenti
più di 50 parole devono essere scritte senza virgolette. Luso di note deve essere
ridotto al minimo, devono essere ordinate numericamente alla fine del testo, con
riferimento numerico nel testo.
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Gli articoli idonei alla pubblicazione devono rientrare in una o più delle seguenti
categorie: ricerche quantitative, ricerche qualitative, meta-analisi, presentazione di
modelli o di teorie, ricerche, commenti o rassegne critiche della letteratura. L'argomento
dell'articolo deve essere chiaramente connesso alla psicologia giuridica.
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Negli articoli di ricerca sperimentale, o comunque empirici, la struttura preferita
dovrà essere la seguente: primo paragrafo: Introduzione e stato della questione;
secondo paragrafo: Ipotesi di ricerca, campione e metodo; terzo paragrafo ed
eventualmente quarto paragrafo: Risultati e conclusioni.
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I riferimenti bibliografici nel testo dovranno indicare il cognome degli autori,
lanno di pubblicazione e leventuale pagina citata. Per esempio: Come è stato
giustamente osservato (Rossi, 1976) ...; oppure: Come è stato giustamente osservato,
"la psicologia è figlia della filosofia" (Rossi, 1976, p. 211), oppure secondo
un autore (Rossi, 1976, p. 56) la psicologia favorisce lautoriflessione.
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I lavori citati dovranno essere riportati in bibliografia alla fine dellarticolo,
secondo lordine alfabetico e anche cronologico nel caso di opere dello stesso
autore. La struttura dellindicazione bibliografica deve seguire lordine,
luso del corsivo, del tondo, della punteggiatura come nei seguenti esempi:
DI NUOVO, S. (1995), La Meta-analisi: fondamenti teorici e
applicazioni nella ricerca psicologica, Borla, Roma.
GUDJONSSON, G. H. (1995), Psychology and Assessment, in R. Bull, D.
Carson (a cura di), Handbook of psychology in legal contexts, John Wiley and
Sons, Chichester, 55-66.
KASSIN, S.M., ELLSWORTH, P.C., SMITH, V.L. (1989), The "general
acceptance" of psychological research on eyewitness testimony: a survey of the
experts, American Psychologist, 44, 1089-1098.
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Il testo delle tesi di laurea dovrà consistere in un massimo di tre cartelle
comprensive al massimo di due tra grafici e tabelle e una bibliografia essenziale di non
oltre tre voci dovrà essere redatta in italiano e in inglese e quanto alla bibliografia
seguire le regole enunciate per gli articoli.
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I lavori da pubblicare nella sezione "Processi e sentenze", sia che si tratti
di giurisprudenza quali sentenze, ordinanze e decreti, oppure di atti quali perizie,
consulenze, requisitorie, arringhe, memorie difensive, ecc., dovranno avere
unintestazione, al massimo di cinque righe, che funzioni da massima o da sintesi che
riassuma lessenza psicogiuridica, con eventuale indicazione delle norme di legge
impegnate, dellautorità giudiziaria e dei difensori o del pubblico ministero che li
hanno ottenuti. Nel caso di atti di parte, verrà indicato il nome del pubblico ministero,
del difensore o del consulente senza il nome delle parti. Se esistente, verrà indicata la
rivista ove la sentenza, lordinanza o latto è stato pubblicato. Se la
sentenza è del Centro Elaborazione Dati della Cassazione (C.E.D.) dovrà essere così
citata, per esempio: "sez. III, 10 ottobre 1998, in C.E.D. Cass., n. 20010".
Esempio:
Pret. Saronno Ud. 13-11-1987 Pret. Di Censo Dibattimento
Consulente tecnico di parte Funzioni Facoltà Norme
applicabili Diritto di partecipazione alludienza. (C.p.p. artt. 507,
501, 233, 149 disp. att.)
"Il pretore, rilevato che lart. 501 c.p.p. estende al
consulente tecnico, in quanto applicabili, le sole norme inerenti lesame del
testimone, ma non quelle da osservarsi prima dellesame del testimone fra le quali
rientra lart. 159 disp. att. c.p.p.; che come emerge indirettamente proprio dal
disposto dellart. 149 disp. att. c.p.p., il consulente tecnico nel processo penale e
prima della eventuale ammissione di perizia, esplica funzione di assistenza tecnica alla
parte tanto che il legislatore si preoccupa di impedire la comunicazione tra il teste ed
il medesimo, al pari che tra il teste, le parti, e i difensori; che la partecipazione del
C.t.u. allintero percorso processuale appare legittimata altresì dalla previsione
dellarticolo 233 c.p.p. laddove garantisce alle parti fuori dei casi di perizia la
nomina di anche due C.t.u. che sono legittimati a presentare al giudice pareri e memorie,
facoltà questa che ha come suo necessario supporto la cognizione diretta da parte del
C.t.u. delle scansioni processuali;
P.Q.M.
accoglie listanza della difesa X ed autorizza i consulenti di
parte a presenziare al procedimento".
Adozione Adozione di minori Stato di abbandono
Dichiarazione di adottabilità Circostanze sopravvenute Rinnovata
idoneità dei genitori Rilevanza (art. 8, L. 4-5-1983, n. 184 art.
330 c.c.).
Al fine di valutare lo stato di adottabilità di un minore, non si
può prescindere dallanalisi della persistenza dello stato di abbandono in cui lo
stesso versa, verificando sia la seria volontà dei genitori di prendersi cura del minore
sia il concreto pregiudizio per il minore a convivere con questi ultimi, alla luce di
eventuali circostanze modificative intervenute nel giudizio di opposizione o
dappello. (Memoria avv. Piero Maggi 12 aprile 1997, Trib. Civ. Milano sez. IX ,
proc. n. 2746/95).
Ogni contributo deve essere accompagnato da un
breve abstract di presentazione dei contenuti, che non superi le 20
righe.
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