LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE PER LO PSICOLOGO FORENSE
Approvato dal Consiglio Direttivo dellAssociazione Italiana di
Psicologia Giuridica a Roma il 17 gennaio 1999 e dalla Assemblea dellAssociazione
Italiana di Psicologia Giuridica a Torino il 15 ottobre 1999
Sono indicati i riferimenti al "Codice deontologico degli
psicologi" (C.D.) , alla "Carta di Noto" (C.N.)
PREAMBOLO
Le seguenti disposizioni non sono sostitutive del Codice Deontologico
degli Psicologi Italiani in quanto ogni psicologo è tenuto ad osservare le sue norme
quale che sia la propria specialità. Esse consistono in linee guida cui attenersi
nellesercizio dellattività psicologica in ambito forense.
ARTICOLO 1
Lo psicologo forense è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che
nellesercizio della sua professione può incidere significativamente
attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi ed alla magistratura
sulla salute, sul patrimonio e sulla libertà degli altri. Pertanto, presta particolare
attenzione alle peculiarità normative, organizzative sociali e personali del contesto
giudiziario ed inibisce luso non appropriato delle proprie opinioni e della propria
attività.
ARTICOLO 2
Lo psicologo forense non abusa della fiducia e della dipendenza degli utenti destinatari e
delle sue prestazioni che a causa del processo sono particolarmente vulnerabili alla
propria attività. Per questo, lo psicologo si rende responsabile dei propri atti
professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze (cfr. art. 3 C.D.).
ARTICOLO 3
Lo psicologo forense, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la
propria prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato,
aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda
contenuti della psicologia giuridica, segnatamente quella giudiziaria, e delle norme
giuridiche rilevanti. Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui
non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli
possa correttamente rispondere.
ARTICOLO 4
Lo psicologo forense nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti mantiene la
propria autonomia scientifica e professionale. Sia pure tenendo conto che norme giuridiche
regolano il mandato ricevuto dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali non
consente di essere ostacolato nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici,
nonché nella loro utilizzazione (art. 6 C.D.).
Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire
chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla
conferma di opinioni preconcette. Egli non può e non deve considerarsi o essere
considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare
un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In esse mantiene distinti i
fatti che ha accertato dai giudizi professionali che ne ha ricavato.
ARTICOLO 5
Lo psicologo forense presenta allavente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo
esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate (art. 1 C.N.), così
da permettere uneffettiva valutazione e critica relativamente
allinterpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i
suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative.
ARTICOLO 6
Nellespletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie
scientificamente affidabili (art. 5 C.D.; art. 1 C.N.). Nei processi per la custodia dei
figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi
provenienti sia dai soggetti stessi sia dallosservazione dellinterazione dei
soggetti tra di loro.
ARTICOLO 7
Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità di
informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte (art. 7 C.D.; art. 1
C.N.). Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati (art. 1 C.N.) e,
alloccorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative (art. 5 C.N.)
esplicitando i limiti dei propri risultati (art. 7 C.D.). Evita altresì di esprimere
opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche. Nei casi di abuso
intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto
familiare (compreso il presunto abusante), deve denunciarne i limiti della propria
indagine dando atto dei motivi di tale incompletezza (art. 3 C.N.).
ARTICOLO 8
Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla
conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei
procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto
esprimere un parere sul bambino senza averlo esaminato (art. 3/3 C.N.) (artt. 3/1, 3/2
C.N.).
ARTICOLO 9
Operando nellambito della giustizia penale e civile altri professionisti delle
scienze sociali e del comportamento (quali criminologi, psichiatri, sociologi, assistenti
sociali, pedagogisti e laureati in giurisprudenza) lo psicologo si adopera per scoraggiare
lesercizio abusivo di attività strettamente psicologiche svolte da chiunque non
rispetti i limiti delle proprie competenze anche segnalandolo al consiglio
dellOrdine (art. 8 C.D.).
ARTICOLO 10
Lo psicologo forense agisce sulla base del consenso informato da parte del cliente/utente.
In caso di intervento individuale o di gruppo, è tenuto ad informare nella fase iniziale
circa le regole che governano tale intervento (art. 14 C.D.).
Qualora il mandato gli sia stato conferito da persona diversa dal soggetto esaminato o
trattato, per esempio da un magistrato, lo psicologo chiarisce al soggetto le
caratteristiche del proprio operato. Lo psicologo forense è tenuto al segreto
professionale (art. 11 C.D.) ma è altresì tenuto a comunicare al soggetto valutato o
trattato i limiti della segretezza qualora il mandante sia un magistrato o egli adempia ad
un dovere (per es. trattamento psicoterapeutico in carcere) (art. 24 C.D.).
ARTICOLO 11
Stante il contesto in cui opera, lo psicologo forense ha particolare cura nel redigere e
conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi
forma che riguardino il rapporto col soggetto (art. 17 C.D.). Egli ricorre, ove possibile,
alla videoregistrazione o, quantomeno, alla audioregistrazione delle attività svolte
consistenti nellacquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di
comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del
magistrato (art. 4 C.N.).
ARTICOLO 12
Lo psicologo che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in
esso, è particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto
e della lealtà (art. 33 C.D.). Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni
peritali o comunque collegiali, lo psicologo è tenuto a comportamento leale, mantenendo
la propria autonomia scientifica, culturale e professionale (art. 6/1 C.D.) pur prendendo
in considerazione interpretazioni diverse dei dati (art. 7 C.D.; art. 5 C.N.) anche per il
confronto con i consulenti di parte. Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai
colleghi tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con lealtà il proprio dissenso,
critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi elaborati degli altri colleghi, nel rispetto
della loro dignità e fondandosi soltanto su argomentazioni di carattere scientifico e
professionale evitando critiche rivolte alla persona (art. 36 C.D.).
ARTICOLO 13
I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale, emotiva e
comportamentale rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nelladoperarsi
affinché i consulenti di ufficio e il consulente dellaltra parte rispettino
metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente.
ARTICOLO 14
Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò
non influenzi le risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di
comprensione, evitando per quanto possibile che egli si attribuisca la responsabilità per
ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi (art. 8. C.N.). Garantisce
nella comunicazione col minore che lincontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da
assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione; evitando, in
particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la
sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini (art. 6 C.N.).
ARTICOLO 15
I colloqui col minore tengono conto che egli è già sottoposto allo stress che ha causato
la vertenza giudiziaria. Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la
concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la
ripetizione dei colloqui può causare al bambino (art. 7 C.N.).
ARTICOLO 16
I ruoli dellesperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono
incompatibili (art. 26 C.D.; art. 10 C.N.).
Lalleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che
domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile col distacco che il perito e il
consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in
psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel processo o un
suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne lobiettività
(art. 26/2, art. 28/1 C.D.) si astiene dallassumere ruoli di carattere formale. Lo
psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei confronti delle
persone diagnosticate attività diverse come, per esempio, quelle di mediazione o di
psicoterapia. Egli, con il consenso dellavente diritto, potrà semmai, in quanto
testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali (art. 12 C.D.). Durante
il corso della valutazione processuale, lo psicologo forense non può accettare di
incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nel processo
di diagnosi giudiziaria (art. 10 C.N.).
ARTICOLO 17
Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo
il bambino, i genitori e i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai
figli, ma anche il gruppo sociale e lambiente in cui eventualmente si troverebbe a
vivere. Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di
maturazione, particolare attenzione dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni
e linfluenza esercitata soprattutto dal genitore che lo ha in custodia.
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