1) Corte Assise Milano, 26 maggio 1987, Pres. Passerini, est. Ichino. (art. 85, 578 c.p.) |
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Imputabilita Psicopatie Alterazioni mentali atipiche Reazioni cd. a corto circuito |
Quando le deviazioni patologiche della personalità sono talmente gravi da assurgere al rango di malattia mentale, deve ritenersi non imputabile quel soggetto che, in una situazione emotiva particolarmente coinvolgente e per effetto delle deviazioni della personalità di cui soffre, commette un fatto criminoso, anche se la sua non imputabilità è solo transitoria. Si veda successivamente la decisione in Appello dello stesso caso. |
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| Fattispecie in cui è stata ritenuta non imputabile, per momentaneo discontrollo delle funzioni superiori dellIo, una giovane donna madre, che, affetta da turbe della personalità inerenti alla sfera degli affetti ed alla percezione del proprio corpo, aveva ucciso, gettandola dalla finestra, nello sconvolgimento emotivo conseguente al parto e subito dopo questo, la neonata. | ||
| 2) Corte Ass. App. Milano, sez. I, ud. 2 marzo 1988 Pres. Salvini.(artt. 85, 578 c.p.) | ||
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Non è punibile la madre ventenne che nelle immediatezze del parto, avvenuto improvvisamente e drammaticamente nel bagno della propria abitazione familiare, in preda astato di shock derivato dallaver portato a termine una gravidanza tenuta nascosta avvenuta in seguito di un concepimento occasionale conseguito ad un rapporto sgradevole con un partner che le fu sostanzialmente indifferente, maturata in un ambiente familiare di origine siciliana di estrazione borghese portata alla rigorosa osservanza di valori tradizionali che comporta il rifiuto della sessualità fuori del matrimonio, abbia gettato il neonato fuori dalla finestra del bagno facendolo cadere sul piano stradale sottostante cagionandogli così lesioni mortali. Sussiste il vizio totale di mente ove limputato abbia posto in essere una condotta crudele, irrazionale, palesemente non preordinata per di più destinata ad essere immediatamente scoperta. Si ha vizio totale di mente ove vi sia una apprezzabile alterazione della mente, anche temporanea, conseguente ad uno stato morboso o patologico, anche se non è esattamente definibile dal punto di vista clinico o diagnostico che privi lagente della facoltà di esercitare correttamente le funzioni intellettuali e volitive. La presenza di grande immaturità affettiva e cioè di un aspetto di abnormità psicologica in un aspetto che pone in essere una condotta incomprensibile in chiave di razionalità autorizza a definire il transitorio obnubilarsi dei controlli come condizione palesemente patologica tale da escludere limputabilità dellagente per vizio totale di mente nel caso di infanticidio. Il verificarsi del parto ove questo sia caratterizzato da assoluta eccezionalità sia per la personalità dellimputata, impreparata ad affrontarla ed accettarla in rapporto a una situazione di emergenza (doglie improvvise e inaspettate), unitamente alla condotta tenuta nei mesi precedenti di infantile e autosuggestiva negazione della gravidanza che abbia quindi causato unincalzante alternanza e progressione di incredulità di paura e di angoscia, di dolore fisico e perturbamento morale, autorizza il giudice a ritenere sussistente lipotesi di una alterazione psicologica, e nulla rilevando limpossibilità di una specifica classificazione. La natura di infermità psichica idonea a
compromettere la funzione intellettiva ed abolire quella volitiva sia pure in un momento
transitorio e brevissimo, corrispondente alla commissione del delitto esclude che si possa
applicare al delitto lipotesi degli stati emotivi e passionali che si riferisce
invece ad una situazione di semplice turbamento dellequilibrio psichico conseguente
allinsorgenza di fatti che toccano esclusivamente la sfera emotiva (ad esempio la
collera e la paura) ovvero traggono origine da sentimenti più radicati e duraturi
dellanimo umano (come gelosia lamore, lambizione). |
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Arch. pen., 1988, p. 606, Foro it. 1989, II, p. 28 (con nota contraria di G. Balbi) , Giur. mer., 1988, II, p. 115 (con nota contraria di Iadecola). Per la sua eccezionalità e importanza la sentenza di primo grado è anche utilizzata come "Caso n. 30" da G. Fiandaca e E. Musco nel manuale "Diritto penale - parte generale", III ed., 1995, pp 292-293, Ed. Zanichelli, per dimostrare che è possibile attribuire significato patologico anche alle cd. alterazioni mentali atipiche, paradigmaticamente esemplificate dalle psicopatie, ossia di disarmonie della personalità che, in presenza di condizioni di particolare gravità, bloccano le controspinte inibitorie del soggetto e gli impediscono di rispondere in maniera critica agli stimoli esterni. Tipiche degli psicopatici sono ad es. le cd. reazioni a corto circuito, esemplificate dal caso di specie nel quale una giovane donna affettivamente immatura, dopo aver rimosso il suo stato di gravidanza nel periodo della gestazione, sopprime al momento del parto il neonato mediante condotta non controllata delle funzioni superiori dell"Io". Lindirizzo giurisprudenziale seguito da queste due sentenze resta minoritario e si contrappone a quello cd. medico secondo il quale è considerata infermità mentale solo quella che poggia su base organica e/o che possiede caratteri patologici così definiti da poter essere ricondotto ad un preciso quadro nosografico-clinico.Larringa di primo grado e il suo commento secondo la retorica antica, la retorica moderna, le tecniche di argomentazione e la psicologia della persuasione, è stata studiata da: Luisa Puddu, Argomentare lincredibile: il tragitto persuasivo di una difesa, in Gulotta G. e collaboratori, Strumenti concettuali per agire nel nuovo processo penale, Giuffrè 1990, pp. 269-320. |
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| Corte app. Milano sez. I udienza del 15 maggio 1996 Pres. Gnocchi. (Art. 222 c.p.p.) | |
L imiti di applicabilità dellart. 222 c.p.p. allufficio del consulente tecnico (1) |
(1) Le preclusioni previste dallart. 222 c.p.p. riguardano esclusivamente lufficio del perito e del consulente di parte nominato in dibattimento, nel contraddittorio e non a quello del consulente tecnico nominato dal pubblico ministero in sede di indagini preliminari. Pure alla fase dibattimentale sono riferite le disposizioni contenute nellart. 233 c.p.p. che contiene un rinvio espresso allart. 225 terzo comma, per i casi in cui non essendo stata disposta perizia, le parti esercitano la facoltà di nominare propri consulenti tecnici che possono esporre al giudice il proprio parere. |
Si riporta parte dellordinanza del Tribunale che ha trovato conferma in appello (1): La neuropsichiatra infantile omissis (che opera in un centro a tutela dellinfanzia ndr.) è da considerarsi incaricata di un pubblico servizio. Conseguentemente tale qualifica rende applicabile lart. 331 c.p.p. (obbligo di riferire allautorità giudiziaria), per il che la neuropsichiatra infantile non è vincolata dal segreto dufficio ed, a maggior ragione, dal segreto professionale; che, comunque, non è dato di ipotizzare la nullità prevista dal comma 1, parte prima, dellart. 222 c.p.p., dal momento che i rinvii a detto articolo operati dalle norme di cui agli artt. 225 e 233 c.p.p. l riguardanti la consulenza di parte non prevedono alcuna sanzione processuale e si riferiscono alle disposizioni sulla perizia solo per quanto attiene lelenco dei soggetti incompatibili e incapaci. (La difesa aveva sostenuto, sulla base del combinato disposto degli artt. 225 n. 3, 222 lett. d, 233 n. 3 c.p.p., che non può esercitare lattività di perito né di consulente tecnico, sia in caso di perizia che di consulenza tecnica, chi ha la facoltà di astenersi dal testimoniare quando esercita una professione alla quale la legge riconosce la facoltà di astenersi nel deporre a causa del segreto professionale. Per questo motivo, poiché chi è o chi è stato psicoterapeuta ha la facoltà di astenersi per ragioni di segreto professionale, non può successivamente esercitare le funzioni di perito o di consulente di parte in processi che riguardano il loro paziente o persone in qualche modo a lui connesse). In ordine alla possibilità per i consulenti tecnici di parte di assistere allo svolgimento delle attività dibattimentali, si riportano lordinanza della IV sez. del Tribunale impugnata dalla difesa dellimputato e la decisione sul punto del giudice dappello: - Sulla questione, proposta dal PM, circa la presenza in aula del consulente tecnico di parte fin dallinizio del dibattimento e prima di essere chiamato per lesame; ritenuto che lart. 501 comma 1 c.p.p. equipara lesame del consulente tecnico a quello dei testimoni; che lart. 230 c.p.p. stabilisce che i consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellincarico al perito e possono partecipare alle operazioni peritali; che il comparato esame delle disposizioni elencate porta a far concludere per una limitazione della presenza del consulente agli atti del dibattimento, con esclusivo riferimento al contraddittorio tecnico; che, analogicamente ed in conseguenza di quanto sopra detto, deve trovare applicazione la disposizione di cui allart. 149 disp. att., dettata per i testimoni, dispone che i consulenti tecnici di parte siano allontanati dallaula di udienza sino al momento del loro esame. (Lo stesso Tribunale ha poi con altra ordinanza concesso al consulente della difesa, anche nella prospettiva di raccogliere ragguagli utili ai fini di una eventuale perizia, di assistere allesame del consulente del p.m. ed ai consulenti di entrambe le parti di assistere allesame della persona offesa). - La Corte dappello, richiamate le disposizioni di cui allart. 501 c.p.p. che estendono allesame dei periti e dei consulenti tecnici le norme previste per lesame dei testimoni, con il solo limite della compatibilità, non ravvisa, nella fattispecie in esame, ragioni di tale incompatibilità e, comunque, non ritiene la sussistenza di ragioni ostative allestensione delle disposizioni contenute nellart. 497 c.p.p. e nellart. 149 disp. att. c.p.p. inerenti allesame dei testimoni. Una diversa interpretazione comporterebbe linammissibilità dellesame dei consulenti tecnici. La presenza dei consulenti, peraltro, è espressamente prevista dalla legge per specifiche attività (assistere al conferimento dellincarico ai periti e partecipazione alle operazioni peritali), quali indicate nellart. 230 c.p.p. già richiamato dal Tribunale e interpretato in relazione allart. 501 c.p.p. Nessuna violazione o restrizione dei diritti della difesa, comunque, risulta essere conseguita dalla mancata partecipazione dei consulenti tecnici di tutte le parti indiscriminatamente, alle udienze di istruzione dibattimentale precedenti il loro esame. Al contrario, il rispetto delle norme che disciplinano lesame dei testimoni, relativamente allesame dei consulenti tecnici, assicura la massima utilizzabilità delle loro dichiarazioni, in quanto scevre da qualsiasi interferenza diretta o indiretta riconducibile alla loro partecipazione allo svolgimento dellistruttoria. |
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Lordinanza in oggetto è pubblicata, annotata, nella rivista "Il Foro Ambrosiano", 1999, n. 3, p.322. Tale ordinanza consegue ad istanza del difensore dellimputato, Avv. Gulotta, con la quale si domandava lautorizzazione a far partecipare allintero corso delludienza, prima quindi del loro esame, e ciò sul presupposto che ai sensi dellart. 507 c.p.p., al consulente non si applicherebbe la previsione dellart. 149 disp. att. c.p.p. |
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| Pret.
Saronno ud. 13 novembre 1997 Pret. Di Censo (C.pp art. 501, c.p.p. disp. att. art. 149) |
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Dibattimento Consulente tecnico Funzioni e facoltà Diritto di assistere allattività dibattimentale Sussistenza |
"Il pretore, rilevato che lart. 501 c.p.p. estende al consulente tecnico, in quanto applicabili, le sole norme inerenti lesame del testimone, ma non quelle da osservarsi prima dellesame del testimone fra le quali rientra lart.159 disp. att. c.p.p.; che come emerge indirettamente proprio dal disposto dellart. 149 disp. att. c.p.p., il consulente tecnico nel processo penale e prima della eventuale ammissione di perizia, esplica funzione di assistenza tecnica alla parte tanto che il legislatore si preoccupa di impedire la comunicazione tra teste ed il medesimo, al pari che tra il teste, le parti, e i difensori; che la partecipazione del C.t.u. allintero percorso processuale appare legittimata altresì dalla previsione dellart. 233 c.p.p. laddove garantisce alle parti fuori dei casi di perizia la nomina di anche due C.t.u. che sono legittimati a presentare al giudice pareri e memorie, facoltà questa che ha come suo necessario supporto la cognizione diretta da parte del C.t.u. delle scansioni processuali; P.Q.M. accoglie listanza della difesa dellimputato ed autorizza i consulenti di parte a presenziare al procedimento". |
| Lordinanza in oggetto è pubblicata, annotata, nella rivista "Il Foro Ambrosiano", 1999, n. 3, p.322. Tale ordinanza consegue ad istanza del difensore dellimputato, Avv. Gulotta, con la quale si domandava lautorizzazione a far partecipare allintero corso delludienza, prima quindi del loro esame, e ciò sul presupposto che ai sensi dellart. 507 c.p.p., al consulente non si applicherebbe la previsione dellart. 149 disp. att. c.p.p. | |