| CASSAZIONE,
sez. III, 25 maggio 2001, n. 1456 Pres.
Zumbo – Est. Lombardi – P.M. De Nunzio – Ric. Paternoster. |
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| Prova
penale
Massime di esperienza Valutazione Attendibilità del bambino Sindacato del giudice di legittimità
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| CASSAZIONE,
sez. I, 27 giugno 2000, n. 5975 ART. 660 C.P. |
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| Telefonate "mute" alla ex moglie
Molestia e disturbo alle persone
Buoni rapporti con la moglie
Sussiste
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L ex marito che fa telefonate mute alla moglie dalla quale è separato commette reato, specialmente se il fatto avviene durante le ore notturne e tanto più se la donna vive sola o con figli piccoli in quanto tale condotta genera ingiustificato timore. Ai fini della integrazione del reato a nulla rileva che tali telefonate facevano parte dei buoni rapporti che lex marito aveva con la ex moglie e che tutti gli altri aspetti relativi alla separazione si erano verificati più che civilmente. |
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| CORTE
DAPPELLO DI MILANO, 21 MAGGIO 2000, PRES. PESCE EST. TOGNONI ART. 98 C.P. |
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| Imputabilità
del minore di quattordici anniInsussistenza del difetto di maturità
Presupposti
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Il giudizio sulla capacità di intendere e di volere in relazione allimputabilità di un minore deve tener conto, oltre che delletà, della tipologia dei fatti costituenti reato e delle modalità di commissione dei medesimi. La presenza nelle vicende esistenziali del minore, di elementi di difficoltà anche seri, di per sè non esclude il conseguimento di maturità intellettiva e capacità di autodeterminazione adeguate. La valutazione di tali elementi va rapportata al disvalore etico-sociale della condotta posta in essere, alle capacità organizzative evidenziate nellattuazione della medesima ed anche al comportamento tenuto dal minore nel corso delludienza. |
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| CASSAZIONE,
sez. VI, 9 marzo 2000, n. 2925 Pres. Trojano rel. Milo Art. 388 c.p., art. 155 c.c. |
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| Affidamento dei minori
Rifiuto di un coniuge
allesercizio del diritto di visita dellaltro coniuge
Mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice
Influenza sulleducazione del
minore
Sussiste
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| CASSAZIONE,
SEZ. VI, 1 marzo 2000, n.2637 PRES. DI NOTO REL. DI VIRGINIO ART. 192 C.P.P. |
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| ConfessioneValutazione
della prova
Attendibilità estrinseca
Sufficienza
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La massima è pubblicata su Guida al Diritto 15, 29 aprile 2000, pag. 15 |
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| CASSAZIONE,
SEZIONE III, 21 FEBBRAIO 2000, n. 1913 - PRES. PAPADIA - REL. TERESI Artt. 3, 25, comma 2, 27, comma 3 Cost.; art. 609-bis c.p. |
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| Violenza
sessualeAtti sessuali
Nozione
Asserita indeterminatezza
Questione di legittimità
costituzionale manifestamente infondata
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La massima è pubblicata su Guida al Diritto 12, 1 aprile 2000, pag.102 |
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| CASSAZIONE,
SEZIONE I, 4 FEBBRAIO 2000, n. 1387 PRES. TERESI REL- ROSSI Art. 578 c.p. |
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| Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e moralePresupposti | Lo stato di cui allart. 578 c.p. non è un fatto contingente al momento culminante della gravidanza, ma deve essere una "condizione di vita" che si sostanzia nellisolamento materiale e morale della donna dal contesto familiare e sociale; tale contesto deve essere produttivo di un profondo turbamento spirituale che sfocia in una vera e propria alterazione della coscienza della partoriente la quale, pur immune da processi morbosi mentali, è così coinvolta psichicamente da smarrire almeno in parte il lume della ragione.
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La massima è pubblicata su Guida al Diritto 9, 11 marzo 2000, pag.111 |
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| CASSAZIONE, SEZ. III, 9 FEBBRAIO 2000, N. 1444 PRES. GIULIANO REL.
PREDEN PM (conf.) CINQUE RIC. BIANCIFIORI CONTRORIC E RIC. INC. MEDIOLANUM ASSICURAZIONI Spa ARTT. 115 E 116 C.P.C. |
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| Valutazione
delle prove Esame analitico di tutte le risultanze processuali Obbligo per il giudice Esclusione |
È devoluta al giudice del merito lindividuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, la valutazione delle prove, il controllo delle loro attendibilità e concludenza, la scelta, tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio. In materia, lunico limite che incontra il giudice è dato dalla necessità di unadeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne segue, pertanto, che ai fini di una corretta decisione il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle valutate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e liter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. |
Massima pubblicata in Guida al diritto, Il Sole 24 ore, n. 21, 2000, p. 54 |
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| CASSAZIONE,
SEZ. LAVORO, 18 APRILE 2000, N. 5049 PRES. LANNI REL. LA TERZA PM (conf.) MARTONE RIC. DI BARTOLO RES. SODIP Spa ARTT. 2087 E 2119 C.C.; LEGGE 300/1970, ART. 7 |
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| Licenziamento Disciplinare Del lavoratore autore di molestie sessuali sul luogo di lavoro Legittimità Mancata previsione del codice disciplinare Irrilevanza |
Le molestie sessuali sul luogo di lavoro, incidendo sulla salute e sulla professionalità di chi ne è vittima, impongono lobbligo di tutela a carico del datore di lavoro, ai sensi dellarticolo 2087 del Cc; ne deriva che, ai fini della legittimità del licenziamento dellautore delle molestie, è irrilevante la mancata previsione dellipotesi nel codice disciplinare. |
Massima pubblicata in Guida al diritto, Il Sole 24 ore, n. 19, 2000, p. 52 |
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| CASSAZIONE,
SEZ I, 9 NOVEMBRE 1999 21 MARZO 2000, N. 3323 PRES. ROCCHI REL. SPAGNA MUSSO PM (Conf.) SCHIRO RIC. POZZI INTIMATA TIRABOSCHI LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N. 898, ART. 3 |
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| Famiglia Divorzio Cause Pregressa separazione Continuazione della convivenza Corresponsione di somme da un coniuge allaltro Riconciliazione Esclusione |
Non è ostativa alla pronuncia di divorzio, la circostanza che, dopo la sentenza di separazione, i coniugi abbiano continuato a vivere insieme nella stessa casa, anche se in camere da letto separate, e che il marito abbia erogato con continuità somme di denaro alla moglie, ove non si dimostri la volontà delle parti di volere ripristinare il consortium vitae posto a base del matrimonio. |
Testo integrale pubblicato in Guida al diritto, Il Sole 24 ore, n. 13, 2000, pp. 58 ss. |
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| CASSAZIONE,
SEZ I, 15 NOVEMBRE 1999 7 APRILE 2000, N. 3323 PRES. ROCCHI REL. MORELLI PM (Conf.) MACCARONE LEGGE 27 MAGGIO 1929 N. 847, ART. 17 LEGGE 25 MARZO 1985 N. 121, PROTOCOLLO ADDIZIONALE, ART. 4 |
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| Famiglia Matrimonio Concordatario Nullità per incapacità psichica assumendi onera matrimonii Fattispecie Matrimonio contratto da omosessuale Contrarietà allordine pubblico Esclusione Deliberazione Ammissibilità |
Non trova impedimento nei principi fondamentali dellordinamento italiano la deliberazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordato per incapacità psichica assumendi onera matrimonii di uno dei nubendi (nella specie, tenuta presente la personalità psicopatica, con tratti di ipersessualità pervertita di costui), atteso che tale nullità, discendendo da una grave inettitudine del soggetto a intendere i doveri del matrimonio, in relazione al memento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dalle ipotesi di validità contemplate dagli articoli 120 e 122 del Cc, in caso di incapacità e di errore essenziale riguardante lesistenza di una malattia psichica, di unanomalia o deviazione sessuale che, se conosciuta dallaltro coniuge lo avrebbe dissuaso dal prestare il suo consenso al matrimonio. |
Testo integrale pubblicato su http://www.cittadinolex.it |
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| CASSAZIONE,
SEZ LAVORO,4 MARZO 2000, N. 2455 PRES. TREZZA REL. CAPITANIO PM (Conf.) FEDELI RIC. GAROFALO RES. AMET ARTT. 1226, 2043, 2087 e 2109 C.C. |
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| Riposi
settimanali Lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo Maggiore gravosità Diritto a una maggiore retribuzione Prova del danno Necessità Esclusione Richiesta dellulteriore danno biologico Prova specifica Necessità |
In relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto il danno da usura psico-fisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dallulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in uninfermità del lavoratore determinata dallattività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Nella prima ipotesi, il danno sullan deve ritenersi presunto e il risarcimento può essere determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore, mediante ricorso a maggiorazioni o a compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive; nella seconda ipotesi, invece, il danno alla salute, o biologico, concretizzandosi in uninfermità del lavoratore, non può essere ritenuto presuntivamente sussistente, ma deve essere dimostrato nella sua sussistenza e nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dallillecito contrattuale. |
Massima pubblicata in Guida al diritto, Il Sole 24 ore, n. 20, 2000, p. 53 |
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