SENATO DELLA REPUBBLICA N. 1777
DISEGNO DI LEGGE
diniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2002
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Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale
In questo modo si concludeva lesistenza
di una fattispecie introdotta solo nel 1930 ad opera del codice Rocco ed
ignorata dalle precedenti codificazioni, italiane ed europee: se, infatti,
il termine plagium compare nel linguaggio giuridico sin dal III
secolo avanti Cristo, esso viene tuttavia impiegato in un significato del
tutto diverso da quello poi accolto dal nostro legislatore, indicando lazione
di impossessarsi, trattenere o fare oggetto di commercio un uomo libero
o uno schiavo altrui. E proprio questa particolare accezione del termine,
costantemente rispettata nella storia, aveva indotto molti compilatori
del codice a suggerire di mantenere lantica denominazione di «plagio»
alla riduzione in schiavitù o in condizione analoga (articolo 600
del codice penale), senza introdurre una nuova fattispecie criminale che,
usando un termine consacrato da oltre duemila anni nel linguaggio e nellesperienza
legislativa per indicare istituti sino ad allora sconosciuti, avrebbe determinato
solo grande confusione.
Alla fine, come abbiamo visto, le
resistenze furono vinte e la nuova fattispecie delittuosa venne introdotta:
su questa scelta sicuramente influì grandemente lavvento delle
teorie psichiche, che proprio in quellepoca cominciavano a diffondersi,
seppure ancora con grande cautela e diffidenza. Furono infatti tali teorie
a far nascere nel legislatore linteresse per il profilo psicologico
del plagio, sebbene sia chiaro che nel 1930 il pericolo di una suggestione
ipnotica poteva essere soltanto paventato: in questo senso, laver
previsto nel corpus del codice la norma contenuta nellarticolo
603 testimonia un notevole sforzo nel cogliere ed anticipare i fenomeni
evolutivi sociali da parte del legislatore di allora.
Se, dunque, nel 1930 i tempi non erano
ancora sufficientemente maturi per apprestare idonea tutela al bene della
libertà morale, e la norma sul plagio cadde sotto la scure della
Corte costituzionale, oggi la coscienza sociale si è evoluta al
punto che unanimemente si denuncia la necessità di intervenire a
colmare il vuoto che quellabrogazione ha prodotto nel nostro ordinamento,
determinando un disequilibrio nel sistema dei delitti chiamati a presidiare
il campo della libertà individuale: e ciò perchè manca
la previsione di altri fatti di reato destinati a coprire la medesima area
di tutela. Nè il problema sembra superabile attraverso il consueto
criterio di espansione delle fattispecie limitrofe più generali
(come nel caso delleliminazione del delitto di ratto a fine di matrimonio
rispetto al più generale delitto di sequestro di persona). Ad ostacolare
questa soluzione vi è infatti la profonda eterogeneità degli
oggetti giuridici tutelati: la libertà morale nel caso del plagio,
la libertà personale nel sequestro di persona o nella schiavitù.
Differenza che non consente sovrapposizioni, stante lirriducibilità
dei termini coinvolti.
Orbene, lasciare la protezione di
momenti essenziali per la vita di tutti alla sola copertura offerta dal
delitto di riduzione in schiavitù, o da quelli di sequestro di persona
o di violenza privata, significa diminuire in maniera sensibile le garanzie
di libertà del singolo.
Oggi si avverte il bisogno di una
norma di principio, capace di fungere da presidio di un bene importante
e fragile quale risulta essere la libertà psichica, il cosiddetto
«libero arbitrio»: bisogna, pertanto, accertare la possibilità
di creare una nuova fattispecie penale, verificando preliminarmente se
il bene o valore, del quale si pone lesigenza di tutela, possieda
il requisito del rilievo costituzionale, che, solo, giustifica lintervento
della sanzione penale.
In verità non cè
dubbio che linteresse alla salvaguardia del patrimonio psichico delluomo,
oltre a trovare implicito riconoscimento negli articoli 2 e 3 della Costituzione,
costituisce il necessario presupposto affinchè possano essere effettivamente
fruiti tutti quei diritti di libertà e consapevolmente adempiuti
i doveri di solidarietà che la Costituzione rispettivamente garantisce
ed impone. Si tratta, dunque, di un bene di sicuro rilievo costituzionale.
Il problema di più ardua soluzione,
a questo punto, è quello di stabilire quali condotte condizionanti
la persona psichica possano in via ipotetica ritenersi meritevoli di considerazione
ai fini della costruzione di una norma incriminatrice ossequiosa del principio
di tassatività.
Premesso che la formazione e sviluppo
della personalità individuale è la risultante anche dei reciproci
condizionamenti interpersonali, e che la propaganda delle proprie idee
finalizzata allaltrui persuasione è diritto costituzionalmente
garantito e non può, quindi, essere di per sè criminalizzata,
la condotta delittuosa dovrà assumere i caratteri della vessatorietà
o fraudolenza, oltre che quello della continuità, essendo dolosamente
indirizzata a determinare nel soggetto passivo uno stato di soggezione
tale da deteriorarne la capacità di giudizio e da ottenere, conseguentemente,
una situazione di eterodirezione della volontà.
È inoltre utile far ricorso
ad un terzo elemento, che si inserisce tra atto di condizionamento e lesione
dellaltrui integrità psichica, e che è costituito dal
fine su cui deve fondarsi lagire criminoso. Richiedendo, infatti,
per il perfezionarsi del delitto di manipolazione mentale, che la lesione
alla libertà del volere sia teleologicamente improntata al compimento,
da parte della vittima, di un atto o di unastensione gravemente pregiudizievoli,
si ottiene il risultato di emancipare la lesione dellaltrui integrità
psichica dalle strette coordinate dellingiusta locupletazione, allontanando,
nel contempo, lo spettro dellindeterminatezza empirica della norma.
È parso, da ultimo, opportuno
predisporre un secondo comma che prevede un aggravamento di pena nellipotesi
in cui i fatti che danno luogo al delitto di manipolazione mentale siano
commessi nellambito di un gruppo che promuove attività che
abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica
o fisica delle persone che vi partecipano. Questa aggravante è stata
suggerita dalle notizie di cronaca, che quotidianamente denunciano i casi
di «lavaggio del cervello» subiti da coloro che cadono preda
di sette pseudo-religiose che, sfruttando le pulsioni fideistiche dei nuovi
adepti, li isolano completamente dalle persone e dalle istituzioni esterne.
In questo caso laumento di pena
appare giustificato sia in considerazione della maggiore capacità
di suggestione che un gruppo organizzato è in grado di esercitare
sul singolo, sia in considerazione del fatto che maggiormente censurabile,
e dunque meritevole di una sanzione più severa, appare lo sfruttamento
che qui viene operato delle istanze religiose della vittima.
È infine appena il caso di
sottolineare che del tutto privo di efficacia esimente sarebbe leventuale
consenso delloffeso, dovendosi considerare il bene tutelato indisponibile
ed essendo, oltretutto, il consenso normalmente viziato da violenza, minaccia,
inganno, ecc.
1. Dopo larticolo 613 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 613-bis - (Manipolazione mentale). Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare unomissione gravemente pregiudizievoli, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
Se il fatto è commesso nellambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo».